Art. 37.
(Attività promozionali).

      1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

          a) utilizza il 20 per cento dei fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 176 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, per il finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza;

          b) coordina i piani di azione e le attività di sostegno dell'INAIL, dell'ISPESL e dell'Istituto italiano di medicna sociale che sono individuati annualmente nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 35, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.